PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è inserito il seguente:

      «Art. 4-bis. - 1. Alle donne che rinunciano alla interruzione della gravidanza lo Stato eroga un contributo pari a 516 euro mensili per la durata di un anno, che decorre dal momento del concepimento fino al ricovero del minore in un istituto di assistenza, ovvero alla sua adozione o affidamento.
      2. Le regioni, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, possono concedere ulteriori contributi a integrazione di quelli erogati ai sensi del comma 1.
      3. Lo Stato assicura il ricovero presso appositi istituti alle donne che rinunciano alla interruzione della gravidanza. Le spese relative al ricovero sono a totale carico dello Stato».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 4-bis della legge 22 maggio 1978, n. 194, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 4-ter. - 1. I bambini che nascono a seguito di rinuncia alla interruzione della gravidanza possono essere adottati o dati in affidamento, con procedura di urgenza, con il consenso dei genitori, entro sei mesi dalla nascita».

Art. 3.

      1. Al quarto comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dopo le parole: «di cui all'articolo 4,» sono inserite le seguenti: «sentita obbligatoriamente anche la persona indicata come padre del nascituro,».

 

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Art. 4.

      1. Dopo il quarto comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è aggiunto il seguente:

      «La donna che entro i sette giorni stabiliti al quarto comma del presente articolo, e comunque entro i termini previsti dall'articolo 4, dichiara di volere rinunciare alla interruzione della gravidanza beneficia dei contributi erogati ai sensi dell'articolo 4-bis».

Art. 5.

      1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dopo le parole: «e della relazione trasmessagli,» sono inserite le seguenti: «nonché sentita obbligatoriamente anche la persona indicata come padre del nascituro,».

Art. 6.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.